Il Ministero del Lavoro ha emanato in data 18 febbraio la Circolare n. 10 che, in relazione alle diverse interpretazioni della giurisprudenza e alla Nota dell’Anac del 15 febbraio u.s., comunicata ai Fondi il 25 febbraio, fornisce indicazioni operative per quanto riguarda i Fondi Interprofessionali in materia di acquisizione di beni e servizi e per quanto attiene i contributi per le attività formative.
Riteniamo particolarmente importante questa Circolare che, dopo il necessario confronto interistituzionale, rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del Ministero Vigilante per fare chiarezza in una materia complessa e confusa, sia sul piano della legislazione che su quello della dottrina, ma soprattutto in relazione ai comportamenti concreti da adottare da parte dei Fondi.
Questo chiarimento, che avevamo sollecitato nel corso dell’incontro con le Parti del 3 febbraio u.s., tenuto a seguito della nostra richiesta, dà risposta alle preoccupazioni dei Fondi, delle aziende e dei loro lavoratori per l’inevitabile blocco delle attività che si era verificato.
La circolare infatti, al di là del necessario approfondimento di merito su tutti i punti, alcuni dei quali ancora problematici, dà una risposta univoca alla tematica della “concessione (attribuzione) di contributo/sovvenzione per “finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriale o individuale concordati tra le Parti Sociali”.
Chiarisce infatti la circolare che i contributi destinati alle attività di formazione (siano essi “conto individuale” o “conto collettivo o di sistema”, come specificato) non possono essere considerati come corrispettivi di una controprestazione, ma si tratta di una mera erogazione di una somma da destinare a un progetto meritevole di attenzione sociale.
Conseguentemente il Ministero del Lavoro per i contributi alle attività di formazione non prevede (come fa invece per la acquisizione di beni e servizi al punto 3.1) la applicazione del Codice dei Contratti Pubblici né la vigilanza dell’Anac.
Diamo una valutazione positiva di queste indicazioni operative che consentono di fugare le incertezze interpretative che avevano portato alla sospensione delle attività dei Fondi e la ripartenza delle nuove attività di formazione.
Condividendo il rispetto dei criteri di gestione improntati al principio di trasparenza, come richiesto dal D. Lgs. 150/2015 e più volte richiamato dalla Circolare, solleciteremo urgentemente, in questo senso, la convocazione del Tavolo, già convenuto col Ministero del Lavoro nell’incontro tra le Parti del 3 febbraio u.s., per riscrivere la regolamentazione dei Fondi, ferma alla fase dello start-up.
Procederemo ovviamente ad un approfondimento anche con i nostri collegi legali dei contenuti e delle implicazioni conseguenti alla Circolare, che riteniamo dovranno essere confrontati con tutte le strutture interessate in una riunione che fisseremo quanto prima.
IN ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE N.10/2016